RISOLUZIONE N. 357/E
Roma, 07 dicembre 2007
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OGGETTO: |
Istanza di Interpello – Istituto Nazionale …– IRPEF –
telelavoro - rimborso spese telefoniche – Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 ( TUIR ) |
QUESITO
L’istituto
nazionale … ha fatto presente che dal mese di settembre dell’anno 2006 sta
conducendo una sperimentazione di telelavoro con 11 dipendenti che svolgono per
alcuni giorni a settimana attività lavorativa presso il proprio domicilio.
Sulla
base dell’art. 6 dell’accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche
amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, l’Istituto ha infatti
concordato con le OO.SS. che “in attesa di una apposita
regolamentazione, in sede di contrattazione integrativa, al personale che
partecipa alla sperimentazione potranno essere rimborsate le spese documentate
ed in particolare i costi dei collegamenti telefonici”. L’accordo prevede che
dette somme abbiano natura risarcitoria a tutti gli effetti e non saranno utili
ai fini degli istituti contrattuali e di legge, compreso l’eventuale
trattamento di fine rapporto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2120 c.c.”
L’istante
in relazione a tale fattispecie ha chiesto di
conoscere se i rimborsi delle spese documentate sostenute dal lavoratore per
l’attività svolta in telelavoro siano da considerare o meno redditi di lavoro
dipendente e quindi siano da assoggettare o meno a contribuzioni ed alle
ritenute fiscali.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che i rimborsi dei costi telefonici a
favore dei telelavoratori hanno natura risarcitoria e non retributiva,
conseguentemente non vanno assoggettate alle ritenute fiscali, previdenziali ed
assistenziali.
A sostegno di quanto esposto l’istante richiama alcune
pronunce della Corte di cassazione ( Cass 9107/2002; n. 5081/1999; 4082/1996)
in tema di imposte sui redditi secondo cui non ogni
somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro deve considersi di
natura retributiva e perciò assoggettabile a ritenuta IRPEF, salve le eccezioni
previste dalla legge in materia. Secondo le citate pronunce assumono funzione
risarcitoria e non retributiva le somme corrisposte al dipendente in relazione all’attribuzione di incarichi che comportino
spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione
lavorativa tali da rendere l’incarico in questione depauperativi rispetto alla posizione
dei dipendenti che percepiscono pari retribuzioni in relazione ad incombenze
diverse, non potendosi ravvisare alcuna ragione ostativa all’applicazione del
principio nella modalità del rimborso- di tipo forfetario, anziché a piè di
lista- quando le prestazioni fuori sede siano state dal dipendente
effettivamente rese”.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La questione prospettata riguarda la possibilità che le somme
documentate relative ai costi dei collegamenti telefonici che vengono rimborsate al telelavoratore dall’Istituto istante
siano escluse da tassazione come redditi di lavoro dipendente, ai fini IRPEF,
sulla base della pretesa natura risarcitoria delle stesse.
Al riguardo si fa presente che l’art. 51 del Testo Unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito TUIR) stabilisce che il reddito
di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
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Detta disposizione enuncia il principio di generale
tassazione di tutte le somme e i valori erogati al dipendente, fatte salve
specifiche tipologie di reddito espressamente escluse in tutto o in parte da
imposizione dalla normativa in materia.
In relazione a ciò si fa presente che la circolare
n 326 del
In tale contesto, si ritiene che le
somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici in questione
non siano da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per
raggiungere le risorse informatiche dell’azienda messe a disposizione dal
datore di lavoro e quindi poter espletare l’attività lavorativa. Sulla base
dell’art. 6 dell’accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche
amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, l’Istituto ha infatti
concordato con le OO.SS. che “in attesa di una
apposita regolamentazione, in sede di contrattazione integrativa, al personale
che partecipa alla sperimentazione potranno essere rimborsate le spese
documentate ed in particolare i costi dei collegamenti telefonici”.
Ricorre quindi l’ipotesi considerata dalla citata circolare
n. 326 del 1997 di rimborso di spese di interesse
esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente. Per le ragioni
esposte ai rimborsi in questione non vanno applicate da parte del sostituto le
relative ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.